Premesso che:
a) L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività;
b) II consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento - a norma dell'articolo 7 della legge 29 Luglio 2003, n.229 - dal D.Lgs. 6 Settembre 2005, n.206), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione di "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
e) servizi turistici non accessori a! trasporto o all'alloggio (omissis) ...che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
II contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L .27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/70 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod.Cons. prima dell'inizio del viaggio.
All'atto della conferma della prenotazione, ovvero all'atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un acconto pari al 20% della quota di partecipazione e l'intero costo individuale di gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della conferma della prenotazione, ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dall'organizzatore, la risoluzione di diritto.
II prezzo del pacchetto turistico è determinato ne! contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
Prima della partenza, l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne da immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma I, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 7. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal art. 7,4° comma qualora fosse egli ad annullare.
II consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.AI consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati -indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - il costo individuale di gestione pratica e le penali qui di seguito indicate (il calcolo dei giorni non include quello del recesso e la comunicazione deve comunque pervenire in un giorno lavorativo - sabato e-scluso - antecedente a quello di inizio del viaggio): Viaggi e soggiorni individuali e di gruppo: - fino al 31° giorno prima della partenza 10% della quota di partecipazione - dal 30° al 21° giorno prima della partenza 25% della quota di partecipazione - dal 20° all'8° giorno prima della partenza 50% della quota di partecipazione - dal 7° al 3° giorno prima della partenza 75% della quota di partecipazione - nessun rimborso dopo tali termini Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Qualora si verifi-casse variazione di una pratica già definita, verranno addebitate al Cliente Euro 15,00 come spese operative (non rimborsabili in caso di annullamento).
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto e-quivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
II cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per i-scritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,ai visti,ai certificati sanitarie) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.ll cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla letterae del presente articolo. Condizione aggiuntiva modalità di sostituzione: in relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente puntoa. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza. Nel caso di promozioni e offerte a tariffa speciale (ad esempio "Prenota Prima") nell'eventualità di cambio nome non è implicita la cessione delle eventuali promozioni ed offerte al nuovo nominativo. Qualora si verificasse variazione di una pratica già definita, verranno addebitate al Cliente Euro 15,00 come spese operative (non rimborsabili in caso di annullamento).
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. II consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una vantazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 10 stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
11 risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risar-citorio non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinai per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinai per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinai per qualsiasi altro danno (arti 3 n.2 CCV).
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. DEFINIZIONI accompagnano le scolaresche medesime, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arrecati a terzi. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di Euro 105.000,00 per evento e in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici.
Premesso che la garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione, la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione.
L’assicurazione vale per il mondo intero.
L’assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale, e relativi limiti per persona, cose ed animali, riportato per ciascuna garanzia nel Modulo di Polizza e relativo intercalare. Il massimale rappresenta la massima esposizione di Europ Assistance per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Fermo il massimale di cui sopra, il limite di risarcimento per il Danno da Vacanza Rovinata deve intendersi di Euro 30.000,00 per sinistro. Più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate un unico sinistro.
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per: a. Danni alla persona; b. Danni diversi da quelli alla persona;
La presente garanzia è sempre operante fino al limite di tre dipendenti/collaboratori/stagisti. In caso di superamento di tale limite la presente garanzia sarà valida solo se ne è stato pagato il premio aggiuntivo. Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124. La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Restano comunque escluse dalla garanzia le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
La presente garanzia copre le maggiori spese incontrate dall’Assicurato quando, a seguito di scioperi, eventi atmosferici, casi di forza maggiore, lo stesso presti rimedi utili al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato. Per evento si intende una stessa causa di danno.
a) Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per servizi non prestati, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza per evento, consumatore coinvolto e periodo assicurativo.
b) L’assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate dall’Assicurato in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all’orario programmato. Restano inoltre esclusi i reclami conseguenti a fatti avvenuti od a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato.
Con riferimento ai rischi assicurati, l’assicurazione non comprende:
a) i danni conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell’Assicurato;
b) la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche;
c) i danni di cui l’intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi degli artt. 18 comma 1 e 19 comma 2 della “C.C.V.”;
d) i danni avvenuti in territori in stato di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
e) i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
f) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
g) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell’Assicurato, restano esclusi dall’assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
Dalla garanzia R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:
1) relativi alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla proprietà e all’uso di natanti o aeromobili;
2) verificatesi durante l’uso di mezzi di trasporto aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo in qualità di pilota/i, membro/i dell’equipaggio passeggero/i o sia/no dipendenti/collaboratori della contraente, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell’imbarco fino a sbarco avvenuto;
3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
4) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
5) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività;
6) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato;
8) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9) derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
10) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
11) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
12) derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive.
Premesso che l'Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 29 “Esclusioni” punti 1 e 2 per quanto riguarda i danni subiti dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri. Questa garanzia opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo. Tale estensione di garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali riportati nel Modulo di Polizza per la Garanzia Responsabilità Professionale, per rischio e per evento. c. Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dagli artt. 44, 45 e 47 del “Codice del Turismo”; in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all’esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguenti attività: - intermediazione di servizi turistici; - organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; - vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi; sempreché il danno sia risarcibile a termini di Polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Maggiori spese per adempimento contrattuale Nel caso in cui a seguito dell’inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno, l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato coperta dalle Condizioni di Polizza. Sono comprese le maggiori spese incontrate a tale scopo entro l’importo per sinistro e per anno del massimale riportato sul Modulo di
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresentante, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
a) per le responsabilità conseguenti ai danni di cui all’art. 25 “Garanzia R.C.P. – Responsabilità civile Professionale” lettera
b), si applica uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 50,00 per persona danneggiata ed il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro; per le responsabilità conseguenti ai danni per Maggiori spese per adempimento contrattuale, si applica una franchigia di € 250,00 per persona e per sinistro;
b) limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro; Polizza.
c) limitatamente alla garanzia “Rischio Committenza” di cui all’art. 26 “Garanzia R.T.C. - Responsabilità Civile verso terzi”, lettera g), l’assicurazione viene prestata con una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro;
d) limitatamente alla garanzia “Perdite Pecuniarie” di cui all’art. 28 “Garanzia – Perdite Pecuniarie”, l’assicurazione viene prestata applicando uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 1.500,00 per ciascun evento.
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività descritta in polizza e delle attrezzature ivi esistenti. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia si estende al rischio derivante:
a) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall’allestimento e dallo smontaggio distand;
b) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
c) alla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni subiti da dipendenti;
d) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
e) dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi. La garanzia opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile:
f) quale committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza;
g) per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell’Assicurato, si trovino alla guida di veicoli a motore, sempreché: - tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione; - non operi una copertura assicurativa, obbligatoria per legge o facoltativa, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
Europ Assistance è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto di rivalsa. Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni.
In caso di sinistro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovrà, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto a motore. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e relativo coniuge o convivente more uxorio, parente o affine con lui convivente. L’assicurazione a questo titolo viene prestata sempreché risulti provato che il dipendente alla guida del veicolo era munito di regolare patente di abilitazione. Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, nei limiti dei massimali di R.C.O., qualora risulti che il dipendente/collaboratore/stagista sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell’Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. e sempreché la causa dell’infortunio non sia imputabile al collaboratore stesso.
Qualora l’Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e studenti, l’assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti che all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure effettuare una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dare avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri". L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, allegando documentazione relativa al numero di dipendenti in forza al momento del sinistro. Resta in ogni caso convenuto fra le parti che è espressamente riconosciuta ad Europ Assistance la facoltà di eccepire direttamente al Cliente/Consumatore il mancato adempimento di quanto previsto, in merito ad eventuali reclami, dall’art. 49 del Decreto Legislativo N.79/2011. Licenza e Ragione Sociale: Viaggi a Ritmo Affiliata al Network Infovacanze Sede Legale: Via Porta Est n. 20 - Marcon - Venezia p.iva 03094940784 Determinazione n° 2227/2017 (licenza Tour Operator A+B)